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Segnalazioni di errori negli importi addebitati

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Riferimenti normativi

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Documenti

RIMBORSI


REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA SUI RIFIUTI (TARI).D.C.C.N.18 DEL 30.06.2021-ANNO 2021

ART. 28
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta o in fase di attività di accertamento.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento (€ 12,00).




REGOLAMENTO TARI-D.C.C. N.14 DEL 30.09.2020:-ANNO 2020

ART. 34 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE
1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle
somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento ( Euro 12,00) .

Ultimo aggiornamento pagina: 26/08/2021 09:28:25

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