Descrizione
Al fine di limitare situazioni di contatto e favorire ogni misura orientata alla prevenzione ed alla tutela della salute sia dei cittadini che dei dipendenti si raccomanda di:
1) Accedere agli Uffici comunali preferibilmente previo appuntamento concordato contattando gli uffici comunali attraverso i numeri telefonici e gli indirizzi email reperibili sul sito web.
2) Prediligere ricorso a comunicazione digitale.
Nel caso di accesso agli uffici pubblici:
a) Mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro (possibilmente due metri) .
b) Lavarsi le mani con il gel sanificante prima di accedere agli uffici.
c) Contingentare gli accessi al fine di garantire l’ ingresso di un utente per volta negli uffici onde evitare affollamenti potenzialmente pericolosi. (verrà accordata precedenza a chi preventivamente fissato un appuntamento con gli uffici)
Si ricorda, infine, che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al Decreto Legge n° 6/2020 nonché all’ordinanza del Ministero della salute del 21 febbraio 2020 e al DPCM 8 Marzo 2020, salvo il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale
1) Accedere agli Uffici comunali preferibilmente previo appuntamento concordato contattando gli uffici comunali attraverso i numeri telefonici e gli indirizzi email reperibili sul sito web.
2) Prediligere ricorso a comunicazione digitale.
Nel caso di accesso agli uffici pubblici:
a) Mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro (possibilmente due metri) .
b) Lavarsi le mani con il gel sanificante prima di accedere agli uffici.
c) Contingentare gli accessi al fine di garantire l’ ingresso di un utente per volta negli uffici onde evitare affollamenti potenzialmente pericolosi. (verrà accordata precedenza a chi preventivamente fissato un appuntamento con gli uffici)
Si ricorda, infine, che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al Decreto Legge n° 6/2020 nonché all’ordinanza del Ministero della salute del 21 febbraio 2020 e al DPCM 8 Marzo 2020, salvo il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale
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Ultimo aggiornamento pagina: 09/03/2020 15:06:01