Descrizione
Per le nuove attivazioni e variazioni deve essere presentata dal conduttore dell'unita' immobiliare,una dichiarazione tempestiva e comunque non oltre il 20 gennaio dell’anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo, tramite:consegna diretta in Comune raccomandata A.r.; via fax; PEC firmata digitalmente. Le iscrizioni o variazioni anagrafiche o le SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) non sostituiscono le dichiarazioni ai fini della Tares.
Vanno dichiarate anche le cessazioni (il trasferimento anagrafico, così come la comunicazione di cessazione attività per le attività produttive, non costituiscono cessazione dell’utenza).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. La presentazione tardiva della dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per legge.
Vanno dichiarate anche le cessazioni (il trasferimento anagrafico, così come la comunicazione di cessazione attività per le attività produttive, non costituiscono cessazione dell’utenza).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. La presentazione tardiva della dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per legge.
Ultimo aggiornamento pagina: 11/01/2014 14:12:16